ADR – Conciliazione paritetica

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (C.D. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) 1. Ai sensi dell’art. 141-sexies, III comma, Codice del Consumo, Coorde informa l’utente Consumatore che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo a Coorde, a seguito del quale, tuttavia, non sia stato possibile risolvere la controversia insorta, Coorde gli fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alle presenti CGC (cc.dd. Organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. del Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa. Per l’Italia, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso l’Organismo di Mediazione “A.S.A.C. – Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione” di Milano. 2. L’utente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia può accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti CGC, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito https://consumer-redress.ec.europa.eu/list-alternative-dispute-resolution-adr-bodies_en. 3. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti degli utenti Consumatori di adire il giudice ordinario competente per la controversia derivante dalle presenti CGC o dal Contratto, qualunque sia l’esito della procedura di composizione stragiudiziale nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante il ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo.

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